Art. 1

E’ costituita l’Associazione “Evgenij Polyakov” con sede legale nel Comune di Firenze e con sede operativa e amministrativa presso la residenza del Presidente pro tempore. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo comune può essere deliberato dall’organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L’Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 2

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva e principale della conservazione della memoria di Evgenij Polyakov, come uomo e artista, danzatore e coreografo, curando la ricerca e la conservazione del materiale esistente in merito (fotografico, scritto e audiovisivo), raccogliendo testimonianze e promuovendo iniziative volte alla valorizzazione della sua figura e della sua arte.

L’Associazione pone al centro delle sue attività di interesse generale la realizzazione, diffusione e promozione di iniziative nel campo della cultura, delle arti e dello spettacolo, su tutto il territorio nazionale e internazionale, anche in concorso con altri soggetti pubblici e privati, per continuare in linea ideale quello che è stato il percorso umano e artistico di Evgenij Polyakov, promuovendo anche iniziative che riguardino la danza e le attività coreutiche più in generale, la musica, l’arte, la cultura e lo spettacolo.

Gli Associati potranno fruire di servizi organizzati per favorire la migliore informazione relativa alle iniziative promosse dall’Associazione stessa o da analoghi enti pubblici e privati nell’ambito territoriale, nazionale e internazionale.

L’Associazione si propone di svolgere, di promuovere e organizzare, senza alcuna finalità lucrativa, per i propri Associati:

  • convegni, corsi di formazione professionale di danza, dibattiti, stages, conferenze, concorsi, premi, mostre;
  • attività coreutiche, editoriali, letterarie e musicali, curando eventualmente la pubblicazione e la diffusione di periodici, bollettini di informazione, giornali, libri, siti web e materiale audiovisivo.

L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, secondo criteri e limiti previsti dalla legge vigente.

Art. 3

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  1. beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
  2. dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
  3. da donazioni, legati e lasciti.

I fondi necessari per la vita dell’Associazione potranno essere reperiti, oltre che dalle quote associative di cui al successivo art. 5, anche da eventuali contributi versati dagli stessi Associati o da terzi, da finanziamenti pubblici e/o privati e da proventi da sponsorizzazioni.

Il patrimonio dell’Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento e la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4

L’adesione all’Associazione ha carattere libero e volontario. Possono far parte dell’Associazione tutte le persone fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, religione, credo politico che intendono condividere gli scopi indicati all’art. 2.

Possono far parte dell’Associazione anche società o enti di altra natura per il tramite di un delegato delle stesse.

Gli Associati si suddividono in:

  1. Soci Fondatori: lo sono di diritto tutti coloro che sono intervenuti nell’Atto Costitutivo;
  2. Soci Effettivi: lo sono tutti coloro che sono stati ammessi nell’Associazione successivamente alla costituzione, previo versamento delle quote associative e che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividano gli scopi;
  3. Soci Onorari: persone che abbiano contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale alle attività e agli scopi dell’Associazione. La nomina dei Soci Onorari è deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. I Soci nominati alle cariche onorarie non sono più tenuti a versare la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo può deliberare diverse categorie di Soci Effettivi.

Chi intende essere ammesso come Associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che deve contenere:

  • l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  • la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, coerentemente con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

L’ammissione è deliberata a scrutinio palese e a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo e ha effetto dalla data di deliberazione.

La deliberazione dell’ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel Libro degli Associati.

Il nuovo Associato dovrà versare l’intera quota associativa, già deliberata per l’anno in corso dal Consiglio Direttivo, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il Consiglio Direttivo deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all’interessato che può, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa, chiedere che l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile si pronunci in merito.

L’Associato può sempre recedere dall’Associazione.

Chi intende recedere dall’Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso o immediato, a decisione del socio recedente.

Art. 5

Gli Associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, eventualmente differenziata secondo categorie, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo il quale stabilirà anche la data entro la quale tale quota dovrà essere versata.

Le quote versate non sono in alcun modo restituibili e gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell’Associazione, né sono trasmissibili, neppure nel caso di successione per causa di morte e non sono rivalutabili.

Non possono essere ammessi Associati temporanei.

Art. 6

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario.

Gli Associati, indipendentemente dalla categoria cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello di voto.

Essi devono impegnarsi nell’interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l’Associazione si propone, secondo le norme del presente Statuto e quelle degli eventuali regolamenti che verranno emanati dal Consiglio Direttivo e la cui osservanza è obbligatoria.

Agli Associati non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo eventuale rimborso delle spese a favore dell’Associazione effettivamente sostenute e debitamente documentate.

Art. 7

La qualità di Associato deve risultare da apposito Libro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tale qualità, oltre che per morte o per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo, si perde per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di:

  1. cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell’esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento della quota associativa, entro i termini previsti dal presente Statuto;
  2. violazione delle norme statutarie;
  3. interdizione, inabilitazione o condanna dell’Associato per reati comuni in genere, a eccezione di quelli di natura colposa;
  4. condotta contraria alle leggi e all’ordine pubblico.

L’apertura di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all’interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. I soci esclusi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento, entra trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, all’Assemblea ordinaria degli Associati. Nel corso di tale assemblea, alla quale dovrà essere convocato il socio interessato, si procederà in contradditorio con l’interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea. Il socio espulso non potrà più essere riammesso.

Art. 8

L’Associazione deve obbligatoriamente tenere i seguenti libri sociali:

  • Libro degli Associati;
  • Libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
  • Libro dei verbali delle Assemblee degli Associati.
  • Libro prima nota di cassa/banca

Gli Associati hanno diritto di esaminare tutti i libri sociali previo appuntamento con il Tesoriere da comunicare con congruo anticipo.

Art. 9

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei Soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. l’Organo di controllo e/o revisione se nominato;
  4. il Presidente;
  5. il Vice-Presidente;
  6. il Tesoriere.

Art. 10

L’Assemblea è composta da tutti gli Associati, quale che sia la categoria cui appartengono, maggiori di età, qualunque sia il tempo della loro ammissione (purché deliberata almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’adunanza). Essa rappresenta l’universalità degli Associati stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti gli Associati, anche se assenti o dissenzienti.

Hanno diritto di voto tutti gli iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati, in regola con il pagamento delle quote associative.

Ogni Associato avente diritto di voto può farsi rappresentare mediante delega scritta. Nell’Assemblea ogni Associato maggiore di età ha diritto a un voto, qualunque sia il valore della sua quota associativa.

Ogni Associato può ricevere fino a un massimo di tre deleghe.

Art. 11

L’Assemblea degli Associati deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio annuale, del rendiconto economico e finanziario, del bilancio di previsione e, quando occorra, per la nomina e revoca degli organi amministrativi e di controllo previsti dallo Statuto.

L’Assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli Associati.

Art. 12

Le Assemblee sono convocate con avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco dei punti dell’ordine del giorno, spedito a ogni Associato a mezzo e-mail o lettera raccomandata all’indirizzo indicato dallo stesso Associato e riportato nel libro degli Associati, almeno otto giorni prima della data fissata. L’avviso di convocazione fisserà anche la data per la eventuale seconda convocazione.

Art. 13

Le deliberazioni dell’Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti dei presenti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, l’Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno ¾ (tre quarti) degli Associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea Straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli Associati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno voto.

Non sono ammessi voti per corrispondenza.

L’Assemblea ordinaria degli Associati:

  1. nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
  2. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato al controllo e/o alla revisione dei conti;
  3. approva il bilancio;
  4. delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  5. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  6. approva l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  7. delibera sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
  8. approva l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
  9. delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
  10. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L’Assemblea Straordinaria:

  1. delibera sulle modificazioni dell’Atto Costitutivo e dello Statuto;
  2. delibera l’incorporazione, fusione o scissione dell’Associazione con altre strutture associative e nel rispetto delle vigenti normative che la regolamentano;
  3. delibera sullo scioglimento dell’Associazione, nomina i liquidatori e sulla destinazione del patrimonio sociale nel rispetto dello Statuto e delle vigenti normative.

Art. 14

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, assistito da un Segretario eletto dall’Assemblea stessa.

Delle riunioni delle Assemblee si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15

Le votazioni delle Assemblee hanno luogo per acclamazione o per alzata di mano.

Art. 16

L’Associazione è retta e amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, nominati dall’Assemblea tra le persone fisiche associate. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 17

Qualora venissero a mancare uno o più Consiglieri, gli altri possono provvedere a sostituirli. I Consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza dello stesso Consiglio Direttivo che li ha eletti.

Art. 18

Le prestazioni di tutti i Consiglieri eletti sono fornite a titolo gratuito salvo rimborsi per le spese da questi effettivamente sostenute e debitamente documentate.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, almeno cinque giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima, mediante e-mail contenente l’indicazione di data, ora, luogo della riunione e l’indicazione degli argomenti da trattare.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei Consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti prevale la deliberazione approvata dal Presidente. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige verbale firmato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e dal Segretario, nominato a inizio di riunione.

Gli aventi titolo a prendere parte al Consiglio Direttivo saranno considerati presenti anche qualora collegati in audio conferenza o videoconferenza, purché tutti i presenti possano seguire e prendere parte alla discussione in tempo reale e possano altresì scambiarsi documenti relativi alla discussione; di tutto ciò dovrà farsi menzione nel verbale delle riunioni.

Nel caso di riunioni in audio conferenza o videoconferenza le stesse si intendono svolte nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

In tal caso il Presidente dell’Assemblea dovrà tassativamente accertare:

  • l’identità e la legittimazione degli intervenuti;
  • la presenza nello stesso luogo del Presidente e del Segretario;
  • la possibilità che gli intervenuti possano partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 20

E’ fatto obbligo ai Consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio. Qualora un Consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, è considerato dimissionario.

Art. 21

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente dell’Associazione lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta motivata dalla maggioranza dei Consiglieri.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, compresi fra gli altri quelli di:

  1. assicurare il conseguimento degli scopi dell’Associazione;
  2. convocare le Assemblee;
  3. deliberare sull’ammissione di nuovi Associati e adottare i provvedimenti di esclusione;
  4. redigere i bilanci preventivo e consuntivo;
  5. emanare regolamenti e norme per l’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione;
  6. acquistare e alienare beni mobili e immobili; accettare eredità e legati, determinare l’impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell’Associazione;
  7. stabilire l’ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
  8. sottoporre all’Assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni e mozioni formulate dagli Associati e le modifiche dello Statuto;
  9. deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente Statuto espressamente demandata all’Assemblea o ad altri organi.

In particolare il Consiglio potrà delegare al Presidente e al Vice-Presidente i poteri in materia di ordinaria amministrazione, a esclusione di quelli riservati dalla legge, dall’Atto Costitutivo e dal presente Statuto a qualsiasi altro organo dell’Associazione, determinando i limiti della delega conferita.

Art. 23

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, come le altre cariche sociali (Vice-Presidente e Tesoriere), dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente è legale rappresentante dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. In caso di sua assenza e impedimento è sostituito dal Vice-Presidente.

Il Presidente presiede l’Assemblea, convoca le riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle loro deliberazioni e, inoltre, assolve normalmente le funzioni di coordinatore dei lavori dell’Associazione.

Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce agli Associati procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

In caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Consiglio può nominare un Presidente Onorario scelto fra i Soci Onorari.

Art. 24

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo. E’ responsabile della contabilità e dell’amministrazione. Compila i rendiconti annuali e redige le situazioni periodiche quando siano richieste dal Consiglio Direttivo. E’ preposto ai pagamenti e alla riscossione delle entrate. Egli potrà effettuare pagamenti e riscossioni dagli istituti bancari unicamente con regolari mandati firmati dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente. E’ autorizzato a tenere a sue mani una somma fissata dal Consiglio Direttivo per eventuali pagamenti urgenti o per la gestione della cassa.

Art. 25

L’esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del bilancio d’esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione annuale, e il bilancio preventivo dell’Associazione, che verranno presentati per l’approvazione all’Assemblea degli Associati, da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Il Bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa qualora ne ricorrano i presupposti.

Dalla data dell’avviso di convocazione, i bilanci consuntivo e preventivo verranno depositati presso la sede dell’Associazione, a disposizione degli Associati che intendessero consultarli previo appuntamento.

Art. 26

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 27

L’Associazione ha durata illimitata.

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell’Assemblea ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all’Autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell’organo associativo competente.

Art. 28

L’Associazione garantisce a tutti gli Associati la protezione dei dati personali, anche sensibili, di cui sia in possesso, avendo cura di predisporre tutte le misure di sicurezza previste dalla legge vigente e ritenute necessarie per la tutela della privacy dei propri aderenti.

Art. 29

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto per legge.

Firenze, 30 Novembre 2019


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