Art. 1
È costituita l’Associazione denominata “Evgenij Polyakov” con sede legale in Firenze, Lungarno Vespucci 30 e sede operativa in Scandicci Via V. E. Orlando 7, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.
L’Associazione ha per fini:
Art. 2
L’Associazione può promuovere e organizzare, senza alcuna finalità lucrativa, per i propri associati:
Per l’attuazione dei propri scopi, l’Associazione potrà assumere o avvalersi anche di altro personale specializzato estraneo all’Associazione.
Art. 3
L’Associazione non persegue scopi di lucro, e la sua provvista finanziaria si basa su autofinanziamenti, contributi di Enti Pubblici e Privati, quote associative ed erogazioni liberali. È esplicitamente vietata l’assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i Soci, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge. L’Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie e utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.
È fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, co. 190, della legge 23.12.96 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 4
I Soci sono distinti in:
All’interno dei Soci Onorari il Presidente dell’Associazione può nominare un Presidente Onorario.
L’ammissione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Possono essere ammessi in qualità di Soci tutti i soggetti che ne condividono gli scopi e le finalità senza preclusione alcuna.
Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire e applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’Associazione.
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali. Vige il principio dl voto singolo di cui all. art. 2532 co. 2 c.c. Tutti i Soci potranno essere eletti nelle cariche sociali, e l’eleggibilità degli organi amministrativi è libera. Sarà data pubblicità alle convocazioni assembleari, ai sensi dell’ art. 7, alle relative deliberazioni, ai bilanci e ai rendiconti. Potranno essere Soci dell’Associazione anche gli Enti e le persone giuridiche che ne condividono gli scopi, mediante l’istituto dell’affiliazione, con modalità che saranno stabilite dal regolamento interno. Il numero dei Soci è illimitato. Ai Soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.
A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall’Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai Soci interessati a esse. La qualifica di Socio si perderà per mancato rinnovo dell’adesione, per morosità, per dimissioni o per espulsione per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell’Associazione. Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale e ai contributi versati.
Per i Soci maggiori di età è previsto il diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
È disciplinato uniformemente il rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, ed è esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.
La quota associativa è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non può essere rivalutata.
Art. 5
L’Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L’Associazione destinerà i fondi raccolti alla realizzazione dei fini sociali.
Art. 6
Gli organi dell’Associazione sono:
Art. 7
L’Assemblea dei Soci è sovrana ed è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i Soci, ognuno dei quali ha diritto a un voto qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria e in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.
In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei Soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei Soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione può essere fatta via e-mail, o per raccomandata a mano e/o postale, almeno 8 giorni prima della data dell’Assemblea.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale o via e-mail.
Art. 8
L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un Presidente e un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
Art. 9
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione; è composto da un minimo di tre fino a un massimo di 7 membri eletti dall’Assemblea tra i propri componenti.
Una volta nominato, elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente e il Tesoriere.
Si riunisce almeno una volta all’anno ed è convocato da:
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti per i mandati successivi. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei Soci.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
Art. 10
Il Presidente è nominato nell’atto costitutivo e alla scadenza è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, come le altre cariche sociali, dura in carica tre anni, è rieleggibile ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice-Presidente.
Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.
Conferisce ai Soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo. Il Presidente cura l’esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea; in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Il Presidente può nominare un Presidente Onorario scelto tra i Soci Onorari.
Art. 11
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.
Art. 12
La quota associativa annuale è fissata, per il primo anno, nella misura di €. 20,00 per i Soci ordinari e di €. 100,00 per i Soci Sostenitori, e sarà, in seguito, determinata dal Consiglio Direttivo.
Art. 13
Il patrimonio dell’Associazione, indivisibile, potrà essere costituito da:
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea, che ne determina l’ammontare.
Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’Assemblea, che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con finalità statutarie dell’organizzazione.
Art. 14
L’Associazione potrà aderire a Enti, Federazioni e Associazioni a carattere nazionale e internazionale, mantenendo la propria autonomia. L’Associazione potrà procedere a convenzioni con Enti pubblici e privati per offrire ai Soci proficue opportunità e facilitazioni.
Art. 15
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare, apre cioè il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. È fatto obbligo di redigere il relativo rendiconto economico, sia consuntivo che preventivo, che deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione dell’attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali. Entro 15 giorni prima dell’approvazione, il bilancio sarà depositato presso la sede sociale per essere consultato da ogni associato.
Art. 16
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.
Firenze, 12 ottobre 2016